REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Numero 1549/2009
Sul ricorso numero di registro generale 787 del 2007, proposto da:
F. A., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alvaro, con domicilio eletto presso Francesco Alvaro in Firenze, via S. Gallo n. 80;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Capo Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, sono domiciliati ex lege
per l'annullamento
del provvedimento n. PR 333-D/51869, avente ad oggetto il trasferimento d'ufficio dall'Ufficio Zona Telecomunicazioni Toscana, sede di Firenze, alla Questura di Firenze, con decorrenza dal giorno 2 maggio 2007, nonché di qualsivoglia ulteriore atto, ancorchè di data ed oggetto ignoti, antecedente, conseguente, derivante e/o comunque connesso con quello impugnato, dal quale è derivato il trasferimento del ricorrente, e tra questi, segnatamente, se ed in quanto occorrer possa, del telegramma di trasferimento n. 35154749, datato 12 aprile 2007, notificato in data 16 aprile 2007, con il quale l'impugnato provvedimento è stato notificato;
nonché, a seguito di motivi aggiunti, per l'annullamento
della nota Prot. n. ZT.17.1.8 43 Ris. datata 1^ agosto 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti i motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2007;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in esame, e con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente F. A., assistente Capo della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento del 12 aprile 2007 con il quale è stato disposto il suo trasferimento, per esigenze di servizio, dalla Zona Telecomunicazioni Toscana-Firenze alla Questura di Firenze, nonché la nota del Dirigente della Zona Telecomunicazioni di Firenze del 1^ agosto 2007, cui si fa riferimento nel provvedimento stesso, dalla quale emerge che la motivazione del provvedimento è da ricercare anche in una asserita incompatibilità ambientale.
Nella citata nota, infatti, si afferma, tra l'altro, che "...All'Assistente Capo F. A. è stato offerto in questi anni di presenza in questo Ufficio ogni possibilità di imparare ma sia per la sua indisponibilità verso la materia tecnica sia per il mancato inserimento relazionale per qualsiasi settore tecnico della Zona TLC ha ingenerato una situazione di scarsissima intesa con i colleghi. Pertanto, poiché il Felloni sostiene, tra l'altro, di non aver alcun motivo di restare presso questo ufficio, si segnala per un impiego di diverso tipo negli uffici operativi".
E nello stesso solco motivazionale si colloca la successiva nota del medesimo Dirigente del 1^ marzo 2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, che "...Poiché i rapporti con il capo laboratorio radio ed i colleghi sono giunti al punto tale da far sorgere una forte tensione, questa Zona Tlc auspicherebbe il [...] ritorno urgente [del ricorrente] ai servizi ordinari, perché il clima di lavoro non sia turbato dalla sua indisponibilità".
Deduce l'interessato a sostegno del gravame le censure di: violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per omessa e/o insufficiente motivazione; violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990; violazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 335/1982; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; violazione della nota n. 555/Pers/12207/5.V-3 emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 20 dicembre 2006.
Il ricorso è fondato.
In particolare, assume carattere assorbente la violazione delle garanzie procedimentale (omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990).
A riguardo non può non rilevarsi che la finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'ufficio restituendo allo stesso il prestigio, l'autorevolezza o l'immagine perduti. Il trasferimento per incompatibilità, infatti, non ha carattere sanzionatorio né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha, quindi, natura disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti, che possa far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede. In definitiva, non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull'andamento complessivo dell'ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali da compromettere il servizio stesso (C.S., IV, n. 2970/2003).
Il trasferimento per incompatibilità ambientale è in genere caratterizzato da ampia discrezionalità in quanto in definitiva attiene all'organizzazione stessa della p.a. e alla necessità di assicurare la regolarità e continuità dell'azione amministrativa. Ciononostante, tale ampia discrezionalità non esclude l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 (cfr., T.a.r. Lazio, sez. II - ter, n. 7439/2003), che era, invece, necessaria e che nella specie non è stata effettuata (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7579).
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
Gaetano Cicciò
L'ESTENSORE
Eleonora Di Santo
IL PRIMO REFERENDARIO
Alessandro Cacciari
Depositata in Segreteria il 20 ottobre 2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)